Fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale
secondo le modalità descritte nella sezione Servizi online – Servizi Digitali PRA, in particolare nelle schede Servizi per avvocati, curatori fallimentari e altri “soggetti titolati” e “Servizi al cittadino”

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore.


Perché esistono i fermi amministrativi? Lo scopo è di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo.

Il veicolo, infatti:

  • non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
  • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020

Per effetto del disposto del D.Lgs. 98/2017, la revoca del fermo al PRA viene effettuata, d’ufficio dai Concessionari della riscossione con riferimento ai provvedimenti di revoca emessi dal 1° gennaio 2020.

Per i provvedimenti di revoca emessi in data anteriore rimangono in vigore le disposizioni previste dalla vecchia normativa. Ossia la necessità di richiesta al PRA, a cura della parte, della cancellazione del fermo mediante PEC/mail; secondo le modalità descritte nella sezione Servizi online – Servizi Digitali PRA, in particolare nelle schede Servizi per avvocati, curatori fallimentari e altri “soggetti titolati” e “Servizi al cittadino”.

In tali casi, per la cancellazione del fermo è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta.

La cancellazione del fermo, non richiede la presentazione del CdP/CDPD o del DU. 

L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione richiesta, invierà al richiedente, sempre tramite PEC/mail, l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica.

Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo

Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.

Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo

Se si vuole semplicemente sapere se sul veicolo è presente un vincolo o un fermo amministrativo può comodamente passare in Agenzia Well per una semplice visura. CONTATTACI ORA

FONTE: ACI.it